Sospesa dalla responsabilità genitoriale la madre che tiene condotte pregiudizievoli per la figlia minore. Tribunale di Reggio Emilia, Sent. 19 ottobre 2024
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Considerato che, come vuole costante giurisprudenza, il regime di affidamento condiviso può venire derogato quando si riveli pregiudizievole per la prole, va confermato l’affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con collocazione abitativa presso il padre e conseguente allontanamento dalla abitazione della madre, che va dichiarata sospesa dalla responsabilità genitoriale, qualora quest’ultima si sia dimostrata, nel corso del tempo, incapace di soddisfare i bisogni fondamentali della propria figlia, in quanto priva delle capacità necessarie per poterne supportare e garantire una sana crescita psico-fisica, ostinata nel fare vivere la minore in un ambiente deprivato, ostile ad ogni tipo di aiuto e sostegno per superare le proprie fragilità ed orientata solo ad alimentare la conflittualità con il padre della bambina, così frapponendo ostacoli alla bigenitorialità.
Rif. Leg. Artt. 333, 337-ter, 337-quater c.c.
Affidamento e mantenimento della minore – Conflittualità genitoriale – Incapacità genitoriale
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Reggio Emilia, nell’interesse della minore, non può esimersi dal confermare il regime di affidamento al Servizio già disposto dal Tribunale per i Minorenni, inasprendo, peraltro, le misure già adottate con la dichiarazione di sospensione dalla responsabilità genitoriale nei confronti della madre.
La compromessa situazione familiare, già portata all’attenzione del Tribunale per i Minorenni, nel corso degli anni non ha infatti manifestato alcun margine di miglioramento: il nucleo materno era già noto al Servizio per problematiche di alcolismo e di deprivazioni, con conseguente isolamento sociale e scarsa cura verso la minore, affetta da un ritardo nello sviluppo psicomotorio e del linguaggio, non riconosciuto dalla genitrice. La stessa richiesta di affidamento esclusivo avanzata da quest’ultima nell’atto introduttivo è sintomatico della sua incapacità di riconoscere i bisogni e le esigenze della minore.
La ricorrente, in sostanza, non è stata in grado di assolvere i propri doveri di accudimento e di cura della minore, non sostenendola nel percorso neuropsichiatrico, né ponderando le scelte scolastiche, né infine mostrando un mutamento nei propri comportamenti in conseguenza dell’ammonimento ex art. 473-bis.39 c.p.c.
Il padre invece, sempre collaborante con il Servizio, si è dimostrato più attento ai bisogni e alle esigenze della minore e desideroso di attuare le scelte più rispondenti all’interesse di quest’ultima.
Al padre collocatario viene riconosciuta la facoltà di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la figlia, ad eccezione di quelle di maggiore importanza afferenti alla salute e all’istruzione, da assumersi di concerto con il Servizio affidatario.
Incontri protetti, secondo le tempistiche e le modalità stabilite dal Servizio, per la madre.
*Si ringrazia l'avv. Chiara Giroldi associata Ondif, per la segnalazione del provvedimento
editor: Fossati Cesare
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