Ammesso il ricorso per cassazione anche se vi è pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 ottobre 2024 n. 27171
Lunedì, 21 Ottobre 2024
Giurisprudenza
| Responsabilità genitoriale
| Processo civile
| Affidamento dei figli
| Legittimità
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È prevista la possibilità della reintegrazione nella responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art.332 c.c., sempre che siano cessate le ragioni di "grave pregiudizio" per cui era stata pronunciata la decadenza e non sussista nemmeno il "pericolo di pregiudizio" per il minore, di guisa che non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una possibile regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore esclusivamente nel superiore interesse di quest'ultimo, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice, se del caso, riterrà motivatamente di stabilire in relazione al caso concreto.
Ne consegue che la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. non fa venir meno in toto l'interesse al ricorso per cassazione nel distinto procedimento, come il presente, che verta sulla disciplina dell'affidamento del minore, attesa la pluralità delle concrete ragioni per cui può essere stato adottato il provvedimento decadenziale, la molteplicità delle misure in cui esso può esplicarsi ex art.330, primo e secondo comma, c.c., oltre che l'astratta revocabilità dello stesso ex art.332 c.c., con la precisazione che il provvedimento che regolamenti il diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con il minore, che va motivatamente adottato esclusivamente nel superiore interesse del minore, deve anche essere compatibile con lo specifico provvedimento decadenziale.
Affidamento dei minori - Esercizio della bigenitorialità ed affido esclusivo - Decadenza dalla responsabilità genitoriale - Grave pregiudizio per il minore - Motivazione apparente - Difetto assoluto di motivazione – Rif. Leg. artt. 3 e 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore; artt. 315 bis, 330, 331, 333, 336, 337, 336-bis e 337-octies cod. civ.; L. 219/2012 e D. Lgs. 154/2013 art. 12 Convenzione di New York e art. 6 Convenzione di Strasburgo; artt. 8, 14-47 CEDU.
editor: Cianciolo Valeria
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