Revoca dell'assegno divorzile e convivenza. La coabitazione ha valore indiziario - Cass. Civ., Sez. I, ord.18 ottobre 2024 n. 27043

Lunedì, 21 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Convivenze | Divorzio
apri il documento allegato per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di revoca dell'assegno divorzile disposta per l'instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti.
Ai fini della revoca dell'assegno divorzile, la convivenza "more uxorio" instaurata dall'ex coniuge che ne sia beneficiario può costituire fattore impeditivo del relativo diritto anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l'onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all'assegno.


Assegno divorzile - Richiesta di revoca - Convivenza "more uxorio" - Necessità della coabitazione - Esclusione - Oggetto della prova - Sussistenza di nuovo progetto di vita del beneficiario col nuovo partner - Contenuti - Onere della prova – Rif. Leg. artt. 2727 e 2729 cod. civ.; art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria