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Rigetto delle istanze istruttorie e omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio - Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 ottobre 2024, n. 26751

Lunedì, 21 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Processo civile
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26751 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Reggiani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'anomalia motivazionale che si concretizza nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", quale ipotesi che non rende percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.
 
Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che si era limitata ad allegare apoditticamente che tutte le prove richieste erano esplorative, aggiungendo che l'ordine di esibizione non recava l'indicazione del documento oggetto di esibizione, in modo del tutto contraddittorio con quanto risultava dalla lettura dello stesso decreto.
 
Processo civile – Divorzio – Revoca dell’assegno divorzile - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso – Ordine di esibizione di documenti -  Vizi di motivazione motivazione apparente - Affermazioni inconciliabili – Fattispecie – Rif. Leg. artt. 132 comma 2, n. 4, 210 e 360 comma 1, n. 5, c.p.c.; art. 111 Cost.; art. 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898.

editor: Cianciolo Valeria