Maltrattamenti in famiglia o atti persecutori? La condotta deve correlarsi alla convivenza - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 15 ottobre 2024 n. 37748

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 15 ottobre 2024 n. 37748 – Pres. Ricciarelli, Cons. Rel. Giordano per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Non è configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, ricorrendone i requisiti strutturali, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei componenti di una unione di fatto ai danni dell'altro, quando sia cessata la convivenza e siano conseguentemente venute meno la comunanza di vita e di affetti nonché il rapporto di reciproco affidamento.
Pertanto, occorre procedere alla ricostruzione delle condotte materiali, in relazione al loro storico divenire, correlandole alla cessazione o permanenza del rapporto di convivenza tra l'imputato e la persona offesa, analizzandone, altresì, la concreta ed effettiva rilevanza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di convivenza onde verificarne, ai finì della qualificazione, la sussumibilità nel delitto di maltrattamenti in famiglia ovvero in quello di atti persecutori.
 

Maltrattamenti in famiglia – Atti persecutori – Rif. Leg. artt. 81, 133, 192, 572 e 612-bis cod. pen.; art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

editor: Cianciolo Valeria