Commette il reato di maltrattamenti la maestra che sistematicamente utilizza metodi violenti a fini educativi. Cass., sez. VI pen. sent. 15 ottobre 2024, n. 37747
L'uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche nell’ipotesi in cui fosse sostenuto da "animus corrigendi", non può rientrare nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. Infatti, affinché possa essere configurato il reato di abuso di mezzi di correzione in luogo del reato di maltrattamenti, la risposta educativa dell'istituzione scolastica deve essere sempre proporzionata alla gravità del comportamento deviante dell'alunno e, in ogni caso, non può mai consistere in trattamenti lesivi dell'incolumità fisica o afflittivi della personalità del minore.
Né l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative e correttive costituisce un elemento dirimente per far rientrare il sistematico ricorso ad atti di violenza commessi nei confronti di minori nella meno grave previsione di cui all'art. 571 c.p. anziché in quella dell'art. 572 c.p.
Conforme Cass. Sez. 6, n. 11956 del 15.02.2017; Cass. Sez. 6, n. 45467 del 23.11.2010
Rif. Leg. Artt. 571, 572 c.p.
Violenza – Abuso di mezzi di correzione – Maltrattamenti– Elemento soggettivo e oggettivo
Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione annulla la sentenza della Corte d’Appello che aveva ritenuto le condotte poste in essere dall'imputata, maestra di scuola materna, finalizzate all'educazione dei bambini e concretizzatesi, in alcuni casi, in un uso distorto dei mezzi correttivi, così configurandosi il reato di cui all'art. 571 c.p.
La Corte di merito tuttavia ha mancato di valutare le deposizioni testimoniali dalle quali emergevano condotte "maltrattanti", consistenti in minacce, coercizioni e pesanti punizioni, violenze inflitte ai bambini affidati alle sue cure, tutti di età compresa tra i tre e i cinque anni. Tali comportamenti peraltro non erano isolati, ma venivano ripetuti nel tempo nei confronti di una pluralità di minori.
Reputa il Collegio che siffatte condotte, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, travalichino i limiti dell'uso dei mezzi di correzione, potendosi ritenere tali solo quelli che, per loro natura, tendano alla educazione della persona, senza eccedere nel ricorso a mezzi violenti, che tali fini formativi contraddicono.
Neppure l'intenzione soggettiva è idonea a far entrare nell'ambito della fattispecie meno grave dell'art. 571 c.p. ciò che oggettivamente ne è escluso, in quanto il nesso tra mezzo e fine di correzione va valutato sul piano oggettivo, con riferimento al contesto culturale e al complesso normativo dell'ordinamento giuridico e non in base all’intenzione dell'agente. Va pertanto escluso che l'uso sistematico della violenza quale ordinario "trattamento" del minore, sia pure sostenuto da "animus corrigendi", possa rientrare nell'ambito dell'art. 571 c.p., in considerazione della sicura illiceità di tale uso (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996).
La fattispecie concreta va pertanto ricondotta a quella di cui all’art. 572 c.p. come ritenuto dal giudice di primo grado.
editor: Fossati Cesare
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