Il genitore è legittimato ad agire per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente. Cass. Civ., sez. I, ord., 11 ottobre 2024, n. 26503
In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti sui genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento, sicché si possono ritenere pertinenti i principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne consegue che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, non sussistendo in caso di mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, alcun conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere
Conforme Cass. n. Cass.17380/2020
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.; Art. 337-ter, 337-septies c.c.
Assegno divorzile - Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni non economicamente indipendenti
Ritenuta valida, in virtù della richiamata giurisprudenza di legittimità, la procura speciale rilasciata dalla ricorrente, legittimata ad agire anche nell'interesse della figlia maggiorenne con la stessa convivente, la Suprema Corte, respinto il primo motivo di impugnazione in quanto implicante un accertamento fattuale non attingibile nella censura mossa, pertanto carente di specificità, rigetta anche il secondo, ritenendo che la Corte d'Appello non abbia ravvisato i presupposti dell'assegno divorzile, ai sensi dell’art. 5 Legge n. 898/1970, con riguardo alla sua funzione assistenziale e perequativo-compensativa, in quanto la ricorrente svolgeva l'attività di parrucchiera e non era stato dimostrato un contributo dato dalla stessa alla formazione del patrimonio familiare e del coniuge, considerata anche la breve durata del matrimonio.
Le ulteriori domande, correlate alla perdita economica conseguente alla vendita all'asta della casa coniugale in conseguenza dell'inadempimento del resistente nel pagamento dei ratei di mutuo, erano state dichiarate già in primo grado inammissibili in quanto tardive, giacché avanzate per la prima volta in comparsa conclusionale, e non potendo comunque essere proposte nel contesto di giudizi di separazione o divorzio domande di restituzione e pagamento somme, soggette al rito ordinario, del tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio.
Viene comunque respinta l’istanza di condanna della ricorrente per lite temeraria ex art.96 c.p.c., in difetto dei presupposti della mala fede o colpa grave (cfr. Cass. Sez. Un. 32001/2023).
editor: Fossati Cesare
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