Assegno di divorzio con finalità perequativa per il coniuge che ha dedicato tutta la vita matrimoniale alla famiglia. Corte di Cass., Sez. I civ, Ord. 11 ottobre 2024, n. 26520
L'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico - patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali - reddituali - che il richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.
Rif. Leg. Art. 5 Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e ss.mm.ii.
Assegno di divorzio – Funzione perequativa – Onere della prova
La Corte di Cassazione, nel respingere entrambe le censure mosse alla sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva ritenuto, in considerazione della funzione compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, di dovere confermare la decisione impugnata, sia con rifermento all' an debeatur che con riferimento al quantum debeatur, richiama i principi della giurisprudenza di legittimità a decorrere dall’arresto delle Sezioni Unite del 11 luglio 2018 n. 18287, il quale ha evidenziato come il giudice debba accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del matrimonio, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali delle parti, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Si è inoltre chiarito come il principio di autoresponsabilità debba percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine e come la prova del contributo del coniuge debole alla vita familiare possa essere fornita con ogni mezzo anche mediante presunzioni.
Nella fattispecie, il contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio del marito e/o di quello comune è derivato dall'assunzione su di sé dell’onere di accudimento della casa e dei figli così da consentire al marito di dedicarsi alla propria carriera.
In punto quantificazione, considerato il testo della norma, la Corte d'appello si è riportata alla motivazione espressa in primo grado, integrandola correttamente con la considerazione della spettanza dello stesso in funzione perequativa - compensativa, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'età dell'avente diritto, del contributo fornito dalla moglie alla condizione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge, del venir meno dell'assegnazione della casa coniugale e così rispettando dunque i parametri di legge.
Tanto rileva ai fini del rigetto del ricorso.
editor: Fossati Cesare
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