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Il genere è un elemento fondamentale dell'identità personale - CGUE, Sent., 04 ottobre 2024, causa C-4/23

CGUE, Sent., 04 ottobre 2024, causa C-4/23 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una normativa di uno Stato membro che rifiuta di riconoscere e di annotare nell'atto di nascita di un cittadino il cambiamento di prenome e di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro (nel caso di specie il Regno Unito) è contraria al diritto dell'Unione. Ciò si applica anche se la domanda di riconoscimento di tale cambiamento è stata fatta dopo il recesso del Regno Unito dall'Unione. Il rifiuto, infatti, di uno Stato membro di riconoscere un cambiamento di identità di genere legalmente acquisito in un altro Stato membro ostacola l'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno. Il genere, come il prenome, è un elemento fondamentale dell'identità personale. La divergenza tra le identità risultante da un siffatto diniego di riconoscimento crea difficoltà nel provare la propria identità nella vita quotidiana, nonché seri inconvenienti professionali, amministrativi e privati.


Diritti della persona - Cambiamento di prenome e di identità di genere – Obbligo per lo Stato membro d’origine di riconoscere e di annotare nell’atto di nascita tale cambiamento di prenome e di identità di genere – Normativa nazionale che non consente un siffatto riconoscimento e una siffatta annotazione, costringendo l’interessato ad avviare un nuovo procedimento, di tipo giudiziario, di cambiamento di identità di genere nello Stato membro d’origine – Incidenza del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea.; Rif. Leg. Articoli 20 e 21 TFUE – Articoli 7 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

editor: Ferrandi Francesca