L’assegno divorzile va quantificato in considerazione della sua finalità anche perequativa e compensativa. Corte d’Appello di Trento, 20 settembre 2024

Mercoledì, 16 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito
C.d.A. Trento 20.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione, la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi

Conf. Cassazione, Sez. 1, ord. n. 5605 del 28/02/2020

 

Rif. Leg. Art. 5, comma 6, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii.

Tenore di vita – Finalità assistenziale, perequativa, compensativa – Assegno divorzile

 

La Corte d’Appello rileva come il primo giudice abbia correttamente valorizzato, sul piano fattuale, la circostanza della disparità economica (reddituale e patrimoniale) prima della separazione e, successivamente, dopo il divorzio.

Tuttavia ritiene il Collegio che l'evidenziato squilibrio reddituale post-divorzile discenda da scelte condivise nell'interesse della famiglia, che avendo comportato la perdita di concrete occasioni lavorative ed opportunità di guadagno per la moglie, necessitino di essere compensate in termini perequativi.

Alla stregua di Corte di Cassazione, sent. 35434/2023, secondo cui il principio di “autoresponsabilità deve … percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine”, nel caso in esame, per individuare una congrua misura economica che riassuma le funzioni perequativa e compensativa, debbano essere considerati il lungo arco temporale in cui si è sviluppato il progetto coniugale e familiare della coppia, l'impegno materno, fisico e psicologico, nel complesso accudimento dei tre gemelli, il documentato impiego di risorse, prevalentemente della moglie e della sua famiglia d'origine, per l'acquisto della casa familiare, nonché l'oggettiva difficoltà dell’appellante di ricollocarsi a tempo pieno nell'attività lavorativa, in considerazione dell'età e dell'assenza di speciali qualificazioni, a fronte della accertata potenzialità reddituale dell'appellato.

La mera attualizzazione, sulla base degli indici Istat, dell'importo stabilito in sede di separazione, non è ritenuto rappresentativo di una congrua misura perequativa e compensativa, che, invece, per rispondere a criteri di equità deve essere determinata in un aumento dell’importo dell’assegno con decorrenza dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, come stabilito dal primo Giudice.

editor: Fossati Cesare