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Responsabilità genitoriale. Il giudice territorialmente competente è quello del luogo in cui il minore ha la residenza effettiva - Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 ottobre 2024 n. 26512

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 11 ottobre 2024 n. 26512 – Pres. Giusti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di affidamento del figlio naturale, è competente il Tribunale per i minorenni del luogo dove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assuma rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; invero, nella individuazione in concreto del luogo di abituale dimora non può farsi riferimento ad un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza e dalla maggiore durata del soggiorno in altra città, essendo, invece, necessaria una prognosi sulla probabilità che la "nuova" dimora diventi l'effettivo e stabile centro d'interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale.
La Suprema Corte ha affermato la competenza del Tribunale di Milano che aveva invece, dichiarato la competenza del Tribunale di Novara facendo leva sul criterio della residenza anagrafica. Infatti, la competenza per territorio nella materia dei provvedimenti da adottarsi per l’esercizio della responsabilità genitoriale resta integrata dal criterio della residenza o dimora abituale del minore.

Processo civile - Minori – Responsabilità genitoriale - Regolamento di competenza - Competenza territoriale - Residenza abituale del minore – Residenza effettiva del minore – Rif. Leg. art. 337 bis e ss., cod. civ.

Precedenti conformi: Cass. civ. 4 dicembre 2012, n. 21750; Cass. civ. 12 aprile 2016, n. 7161; Cass. civ. 15 novembre 2017, n. 27153.

editor: Cianciolo Valeria