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Sanzionato l’avvocato per violenza sessuale ai danni di una donna che si era recata da lui per un colloquio di lavoro - Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 10 ottobre 2024 n. 26369

Martedì, 15 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. Unite, sent. 10 ottobre 2024 n. 26369 – Pres. Cassano, Cons. Rel. Rossetti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di illeciti disciplinari, l'organo disciplinare può legittimamente sussumere una condotta disciplinarmente rilevante entro una previsione di portata generale, anziché in una tipizzata, se ciò risponde a criteri di ragionevolezza e proporzione. Un atto penalmente rilevante, per esempio, può essere inquadrato nell'art. 9 del Codice Deontologico Forense (che sancisce doveri generali di probità, dignità e decoro), anziché nell'art. 63 del medesimo codice (che regolamenta i rapporti interpersonali con i terzi), soprattutto quando la condotta ascritta presenti una gravità incompatibile con una sanzione lieve come l'avvertimento.
Secondo la Corte, non irragionevole è stata la decisione del Consiglio Nazionale Forense di sussumere la violenza sessuale nella previsione generale, invece che in quella speciale, per due ragioni.
La prima è che "ragionevolezza" è, innanzitutto, proporzione e misura. Sicché fu conforme a proporzione ritenere che un fatto penalmente rilevante non rientrasse nella previsione più lievemente sanzionata; e fu conforme a misura escludere l'applicabilità dell'art. 63 del Codice Deontologico.

I Giudici in sede penale avevano accertato che la donna aveva tenuto comportamenti inequivocabilmente rivolti a esprimere in modo netto di non gradire quei comportamenti, perchè aveva più volte spostato la sedia durante il lavoro alla scrivania per allontanarsi dall'uomo e aveva finto un'allergia alla polvere per uscire dal luogo dove si trovava, condotte queste sintomatiche del disagio e imbarazzo della vittima che avrebbero dovuto indurre l'uomo a desistere dal suo comportamento prevaricatore, offensivo e inopportuno.


Avvocati - Procedimenti e provvedimenti disciplinari – Violenza sessuale - Rif. Leg. artt. 9, 22 e 63 del Codice Deontologico Forense; art. 609-bis, terzo comma, c.p.

editor: Cianciolo Valeria