inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L'omessa convocazione dell’affidatario a rischio giuridico determina la nullità del procedimento di adottabilità. Cass., Sez. I civ, Ord. 10 ottobre 2024, n. 26392

Martedì, 15 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass., Est. Iofrida, ord. 10.10.24 n.26392 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di adozione di minori di età, l'art. 5 , comma 1, ultimo periodo, della L. n. 184 del 1983  (come sostituito dall'art. 2  della L. n. 173 del 2015 ) - che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato prevede la convocazione, a pena di nullità, dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria - trova applicazione, nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia nel caso in cui venga disposto l'affidamento familiare, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. cit., sia quando, pendente il menzionato procedimento e fino alla eventuale declaratoria di adottabilità, il minore venga collocato temporaneamente presso una famiglia o una comunità di tipo familiare (collocamento, detto pure affidamento, c.d. "a rischio giuridico"), restando la norma inapplicabile nei casi di affidamento preadottivo ex artt. 22 e ss. della citata L. n. 184"

Rif. Leg. Artt. 2-5, 10, 12, 22 Legge 4 maggio 1983, n. 184

Affidamento del minore – Affidamento preadottivo – Adozione a rischio giuridico – Ascolto del minore - Convocazione dell’affidatario a rischio giuridico nel procedimento di adottabilità – Nullità del procedimento

La Corte di Cassazione preliminarmente evidenzia la differenza esistente tra gli istituti dell'affidamento del minore (Titolo I-bis, della L. n. 184 del 1983, artt. 2 - 5), dell'affidamento preadottivo (Titolo II, capo III, artt. 22 e ss.) e di quello, riconducibile all'art. 10, comma 3, inserito nel Titolo II, capo II, che è stato variamente denominato come "affido a rischio giuridico" o "adozione a rischio giuridico" o "collocazione (o collocamento) a rischio giuridico", dei quali presenta presupposti e finalità differenti.

Quantunque il collocamento provvisorio (art. 10, comma 3) e l'affidamento preadottivo (art. 22) siano figure che rispondono a diversi presupposti e requisiti, può accadere che il periodo preadottivo inizi presso quella stessa famiglia che già ha accolto il minore, qualora essa sia disposta ed idonea ad adottarlo. Si tratta di una collocazione (da alcuni indicata anche come affidamento) familiare temporanea, diversa, tuttavia, anche dall'affidamento di cui agli artt. 2 - 6 della legge suddetta, in relazione alla quale, sussiste il rischio connesso all'esito dei ricorsi pendenti in Corte d'Appello ed eventualmente, dopo, in Cassazione sulla sentenza del Tribunale che ha accertato e dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

Quanto all'applicabilità dell'art. 5, comma 1, della L. n. 184 del 1983, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, anche all’"affido a rischio giuridico" la Corte ha già dato risposta positiva, trattandosi di "un rimedio escogitato dalla giurisprudenza al fine di limitare i potenziali effetti dannosi per il minore dovuti ai tempi non sempre celeri della conclusione dell'intero procedimento di adozione", in difetto del quale il procedimento è dichiarato nullo anche d’ufficio, qualora, in difetto di rituale motivo di doglianza ad opera del ricorrente o di eccezione ad opera del controricorrente, tale vizio emerga dagli atti.

L’accoglimento del primo motivo di impugnazione comporta l’assorbimento del secondo.

Quanto alla asserita nullità del procedimento, dal primo grado, in relazione all'art. 10  comma 2 della L. 184/83  e, segnatamente, in ordine all'obbligo di avvisare i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore (nella specie la sorellastra del minore e il di lei figlio, nato nel 2011), è invece infondato.

Secondo la giurisprudenza, infatti, in tema di procedimento per la dichiarazione di adottabilità, l'art. 12  della L. n. 184 del 1983 limita le categorie di persone che devono essere sentite ai parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, non sussistendo nella fattispecie il Tribunale tali condizioni.

editor: Fossati Cesare