La temporanea carenza di un ambiente familiare idoneo giustifica l’affido etero-familiare del minore. Corte d’Appello di Milano, 10 ottobre 2024, Est. Alessandra Arceri
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Essendo un intervento destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale e ponendosi in funzione strumentale alla tutela del diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine, a differenza dell’adozione, l'affido temporaneo etero-familiare è diretto a sopperire ad una momentanea carenza della famiglia di origine. La situazione prevista quale presupposto, ai sensi dei relativi articoli della L. n. 184 del 1983, come sostituiti dalla L. n. 149 del 2001, si differenzia radicalmente da quella che legittima la pronuncia della dichiarazione di adottabilità, in quanto la mancanza di un ambiente familiare idoneo, che costituisce il presupposto di entrambi i provvedimenti, deve risultare nel primo caso meramente temporanea e superabile con il predetto affidamento, mentre nel secondo caso deve apparire insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non attraverso l’interruzione del rapporto tra il minore e la sua famiglia di origine.
Rif. Leg. Artt. 1, 4, 5, 8 Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.
Affidamento familiare – Stato di adottabilità – Presupposti e differenze – Affidamento all’Ente – Recupero funzioni genitoriali – Tutela del minore
La Corte d’Appello di Milano così respinge il reclamo promosso avverso il Decreto del Tribunale per i Minorenni che aveva temporaneamente affidato la minore all’Ente, collocandola presso una famiglia affidataria.
Preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione da parte della nonna paterna, per non avere, quest’ultima, partecipato al giudizio di primo grado, il reclamo viene rigettato anche nel merito, ritenendo la Corte, vista la analitica ed esaustiva relazione dei Servizi Sociali, tardiva e incompatibile con i tempi della minore la volontà espressa dal genitore di svolgere un percorso di recupero per poter riallacciare un rapporto con la figlia, bisognosa di un ambiente familiare sano, accudente, rassicurante e in grado di crescerla e supportarla con la maggior stabilità e continuità possibile.
Nella fattispecie, in difetto di figure familiari vicariali di riferimento alle quali dare preferenza - i nonni materni, già collocatari, avevano evidenziato la loro incapacità di dedicarsi alla cura e alla crescita della bambina, mentre la nonna paterna non aveva allacciato con la minore alcun significativo rapporto - il provvedimento impugnato viene confermato.
editor: Fossati Cesare
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