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Sulla liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 07 ottobre 2024, n. 26185

Lunedì, 14 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Diritti della persona
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 07 ottobre 2024, n. 26185; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Iannello per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria, anche presuntiva, da parte del convenuto.


Risarcimento danni – Danni da perdita del rapporto parentale – Liquidazione e valutazione - Morte o lesione del congiunto; Rif. Leg. Artt. 1226, 2043, 2056, 2059 e 2697 c.c.

 

editor: Ferrandi Francesca