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A chi spetta l’indennizzo per le vittime di reati violenti? La parola alla CGUE - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 27 settembre 2024, n. 25872


La causa principale concerne un'azione di risarcimento danni proposta da tre cittadini italiani, residenti stabilmente in Italia, contro lo Stato-Legislatore per la mancata e/o non corretta e/o non integrale attuazione degli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, "relativa all'indennizzo delle vittime del reato", e, in particolare, dell'obbligo, ivi previsto dall'art. 12, par. 2, a carico degli Stati membri, di introdurre, entro il 10 luglio 2005 (come stabilito dal successivo art. 18, par. 1), un sistema generalizzato di tutela indennitaria, idoneo a garantire un adeguato ed equo ristoro, in favore delle vittime di tutti i reati violenti ed intenzionali, nelle ipotesi in cui le medesime siano impossibilitate a conseguire, dai diretti responsabili, il risarcimento integrale dei danni subiti.

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 27 settembre 2024, n. 25872; Pres. Frasca, Rel. Cons. Guizzi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Dica la CGUE se - con riguardo alla situazione di intempestivo (e/o incompleto) recepimento nell'ordinamento interno della direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, "relativa all'indennizzo delle vittime del reato", non self executing, quanto alla istituzione, da essa imposta, di un sistema di indennizzo delle vittime di reati violenti residenti in uno Stato membro dell'Unione, che fa sorgere la responsabilità risarcitoria dello Stato stesso, in forza dei principi enunciati dalla giurisprudenza della CGUE (cfr., con specifico riferimento alla direttiva suddetta, la sentenza della Grande Sezione del 16 luglio 2020, in C. 129-19, in particolare par. 56) - il diritto dell'Unione imponga che tale responsabilità risarcitoria sia affermata nei confronti di ogni familiare di una persona la cui morte sia stata causata da un reato siffatto, purché abbia subito un danno in conseguenza del decesso di tale persona, neppure esclusi gli ascendenti diversi dai genitori, nonché i fratelli e/o sorelle e ogni altro parente in via collaterale, diversamente da quanto previsto dall'art. 11, comma 2-bis, della legge 7 luglio 2016, n. 122, secondo cui, "in caso di morte della vittima in conseguenza del reato, l'indennizzo è corrisposto in favore del coniuge superstite e dei figli", nonché, ma solo "in mancanza del coniuge e dei figli", ai genitori e, in assenza anche di costoro, ai fratelli e alle sorelle, per questi ultimi, però, solo alla duplice condizione che fossero conviventi con il defunto, nonché a carico dello stesso al momento della commissione del delitto.


Diritti della persona – Indennizzo – Responsabilità risarcitoria – Vittime di reati violenti; Rif. Leg. Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29 aprile 2004

editor: Ferrandi Francesca