Inammissibile il reclamo avverso i provvedimenti contenenti solo statuizioni di contenuto economico. Corte d’Appello di Milano, 7 ottobre 2024
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Posto che l’art. 473bis.24, secondo comma, c.p.c. consente l’impugnazione dei provvedimenti temporanei, anche se emessi in corso di causa, limitatamente a quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento o della collocazione dei minori, ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi, è inammissibile il gravame avverso il provvedimento emesso dal Giudice Delegato che contiene statuizioni esclusivamente di natura economica, la cui modifica, in forza della normativa dell’art. 473-bis.23 c.p.c., avrebbe dovuto essere richiesta al Tribunale procedente e non alla Corte d’Appello in sede di reclamo
Rif. Leg. Artt. 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.24 c.p.c.
Provvedimenti temporanei e urgenti – Reclamo – Provvedimenti istruttori
La Corte d’Appello di Milano, nella fattispecie, rileva come l’atto di gravame proposto ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. dal ricorrente non riguardi il provvedimento con il quale il Tribunale di Pavia ha assunto i provvedimenti temporanei ed urgenti all’esito dell’udienza tenutasi nella medesima data, nel corso della quale il giudice ha affidato i figli minori in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha assegnato la casa coniugale alla madre, ha posto a carico del padre il versamento dell’assegno di mantenimento per i figli, oltre alla metà delle spese straordinarie, onerandolo del pagamento integrale della rata mensile del mutuo gravante sulla ex casa coniugale e disponendo approfondimenti istruttori sulla condizione reddituale e lavorativa della moglie, bensì il successivo provvedimento pronunciato dal Giudice Delegato, a seguito dell’istanza avanzata ex art 473-bis.23 c.p.c., con la quale è stata chiesta la modifica dell’ordinanza presidenziale adottata ai sensi dell’art 473-bis.22 c.p.c. e dell’acquisizione delle informazioni in precedenza richieste ex art. 210 c.p.c.
Dalla scansione temporale e dalla natura dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Pavia emerge, pertanto, che lo strumento del reclamo ex art 473 bis.24, primo comma, c.p.c. avrebbe dovuto essere azionato avverso il provvedimento provvisorio e urgente pronunciato a seguito dell’ordinanza presidenziale del 30.11.2023 e non già per chiedere la modifica del successivo provvedimento istruttorio, assunto in corso di causa dal Tribunale di Pavia in data 19.7.2024.
Non sussistono, infine, i presupposti per una condanna del reclamante ai sensi dell’art.96 c.p.c. come richiesto dalla difesa M., non sussistendo ad avviso della Corte gli estremi di abuso del processo, in ragione dell’obbiettiva difficoltà interpretativa della normativa, per altro di recente introduzione.
*Si ringrazia l'avv. Lucia Maffei componente esecutivo e presidente sezione Matera per la segnalazione del provveidmento
editor: Fossati Cesare
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