Decaduto dalla responsabilità genitoriale il padre che da sempre si disinteressa totalmente dei figli. Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Sent. 13 febbraio 2024

Martedì, 8 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Merito Sezione Ondif di Cosenza
TM Catanzaro, Est. Tarantino, decreto 13.02.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Quando il genitore trascura i doveri o abusa dei poteri inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale, si rende necessario un provvedimento di decadenza non al fine di sanzionarlo bensì al fine di evitare che si protraggano ulteriormente nel tempo le conseguenze dannose del comportamento inadempiente del genitore che non ha mai partecipato alla cura e all’educazione del figlio minore e non è mai stato presente né moralmente né materialmente nella sua vita con grave pregiudizio per il suo sereno sviluppo psico-fisico

 

Conforme Cass. Sez. VI 18.6.2018 n. 15949

 

Rif. Leg. Artt. 330 c.c.

 

Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Inadempimento dei doveri genitoriali nei confronti del figlio – Provvedimenti a tutela del minore

 

Il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro dichiara la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di un padre che, come provato nel corso dell’istruttoria, non ha mai intrattenuto con i figli alcun rapporto affettivo, né si è mai occupato del loro sostentamento, dimostrando disinteresse anche nel corso del procedimento.

Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, sia sotto il profilo materiale che morale si sia in presenza di una condotta abbandonica da parte del genitore, protrattasi per un considerevole arco temporale e indubbiamente sintomatica di un palese rifiuto dei figli, il cui percorso evolutivo è stato irriversibilmente compromesso.

Si precisa, infine, che il genitore decaduto non perde i doveri che gli incombono come tale, non avendo, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.330 c.c., alcuna valenza liberatoria rispetto agli obblighi dai quali il genitore è gravato nei confronti dei figli nella sua qualità, e, segnatamente rispetto all’obbligo del loro mantenimento (Cfr. Cass. pen. Sez.VI, 27.3.2007 n.16559 e 29/10/2009 n.43288).

 

editor: Fossati Cesare