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Affidamento del minore al padre che garantisce il diritto alla bigenitorialità. Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, Decreto 8 maggio 2024

Martedì, 8 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Cosenza
TM Catanzaro, Est. Chiodo, decreto 8.05.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

dell’atteggiamento paterno, previa revoca dell’affidamento del minore al Servizio Sociale, sussistono i presupposti per una piena reintegra del padre nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio che conseguentemente va affidato e collocato presso il medesimo genitore, il quale ha dato ampia dimostrazione di essere riuscito a ridefinirsi come figura genitoriale di sicuro riferimento affettivo, accuditivo ed educativo, così da consentire al minore stesso una più sana e serena crescita presso il genitore in grado di offrire tutto ciò che serve in termini affettivi e di bisogni materiali.

 

Rif. Leg. Artt. 330, 333, 337-ter c.c.

 

Decadenza dalla responsabilità genitoriale – Bigenitorialità - Collocamento del minore – Provvedimenti a tutela della minore

 

Così provvede il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, in un procedimento riassunto in esito al Decreto con il quale la Corte d’Appello di Catanzaro, in ragione della mancata nomina del Curatore Speciale del minore, pronunciava la nullità di un precedente Decreto emesso dal medesimo Ufficio che dichiarava la decadenza del padre dall’esercizio della responsabilità genitoriale, l’affidamento del minore alla zia materna, autorizzando incontri e contatti con la madre secondo modalità da determinarsi a cura della zia affidataria e con il padre solo in ambito osservato e presso il competente Servizio Sociale.

La lunga istruttoria, pur avendo evidenziato le varie criticità relative ad entrambe le figure genitoriali, ha reso evidente il cambiamento della relazione paterna con il figlio, il quale ha ritrovato serenità anche vedendosi garantito il diritto alla bigenitorialità, attraverso relazioni costanti con la madre.

Al contrario, quest’ultima, la quale, non avendo mai chiesto il ricongiungimento con il minore, dimostra di ritenersi essa stessa inidonea ad attendere pienamente al proprio ruolo genitoriale, insistendo per la decadenza della responsabilità paterna, mira a sottrarre il minore all’affetto del proprio padre violando il diritto del bambino alla bigenitorialità.

Alla genitrice vengono nuovamente impartite, a pena di decadenza dalla responsabilità, specifiche prescrizioni funzionali alla creazione di una serena e proficua relazione con il figlio, anche tramite un percorso di sostegno alla genitorialità come elaborato e proposto dal Servizio Sociale territorialmente competente.

In considerazione dei pregressi rapporti disfunzionali all’interno della coppia genitoriale, della conflittualità ancora emergente e del comportamento materno che presenta ancora all’evidenza tratti di inadeguatezza, i rapporti madre - figlio vengono puntualmente calendarizzati dal Tribunale con monitoraggio da parte dei Servizi Sociali.

Al padre l’invito a perseverare nella condotta tenuta sino ad allora.

 

editor: Fossati Cesare