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Le misure discriminatorie contro le donne afghane giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato - Corte di giustizia UE, sent. 4 ottobre 2024 C-608 22 e C-609 22

Corte di giustizia UE, sentenza 4 ottobre 2024 C-608 22 e C-609 22 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che:

1) L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: rientra nella nozione di «atto di persecuzione» una somma di misure discriminatorie, nei confronti delle donne, adottate o tollerate da un «responsabile delle persecuzioni», ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, consistenti in particolare nella privazione di qualsiasi protezione giuridica contro la violenza di genere, le violenze domestiche e il matrimonio forzato, nell’obbligo di coprirsi completamente il corpo e il volto, nella restrizione dell’accesso all’assistenza sanitaria e della libertà di circolazione, nel divieto di esercitare un’attività lavorativa o nella limitazione del suo esercizio, nel divieto di accesso all’istruzione e alla pratica sportiva e nell’esclusione dalla vita politica, in quanto tali misure, per il loro effetto cumulativo, ledono il rispetto della dignità umana, quale garantito dall’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2) L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che: esso non impone all’autorità nazionale competente, al fine di determinare se, tenuto conto delle condizioni esistenti nel paese di origine di una donna al momento della valutazione della sua domanda di protezione internazionale, le misure discriminatorie alle quali ella è stata o rischia di essere esposta in tale paese costituiscano atti di persecuzione, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, di detta direttiva, di prendere in considerazione, nell’ambito dell’esame individuale di tale domanda, ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della medesima direttiva, elementi caratteristici della sua situazione personale diversi da quelli relativi al sesso o alla nazionalità.
 
Diritto comunitario – Diritti delle persone - Misure che discriminano le donne - Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Condizioni che i cittadini dei paesi terzi devono soddisfare per beneficiare dello status di rifugiato - Nozione di “atto di persecuzione” – Livello di gravità richiesto –Forme degli atti di persecuzione –Valutazione delle domande di protezione internazionale – Rif. Leg. Articoli 2, lettere d) ed e), 4, paragrafo 3, 9, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 della Direttiva 2011/95/UE

editor: Cianciolo Valeria