Il reato previsto dall'art. 570-bis, cod. pen. è assorbito in quello di cui all'art. 570, 2 comma, n. 2) - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 1 ottobre 2024 n. 36567
La natura della fattispecie prevista dall'art. 570-bis c.p. consiste in un reato di pura condotta omissiva; l'altra, quella dell'art. 570, capoverso, n. 2), in un reato di evento, ovvero la mancanza dei mezzi di sussistenza ed il conseguente stato di bisogno dei figli.
Nel caso del genitore destinatario di un provvedimento del giudice civile che gli imponga degli obblighi economici verso i figli minori, dunque, il delitto di cui all'art. 570, capoverso, n. 2), non può esistere senza che risulti integrato anche l'altro, poiché, se è vero che l'inadempimento delle prestazioni economiche stabilite dal giudice può anche non comportare lo stato di bisogno dei beneficiari (perché, in ipotesi, titolari di altri redditi o beni patrimoniali, oppure assistiti da altri familiari), non è vero il contrario, in quanto, se il più ampio obbligo di mantenimento fosse stato adempiuto, il figlio non si sarebbe potuto trovare senza le minime disponibilità economiche nelle quali consistono i "mezzi di sussistenza".
Diritto penale della famiglia - Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Obblighi economici in favore dei figli minori - Mezzi di sussistenza - Inadempimento del dovere di mantenimento - Concorso formale tra reati – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 570, 2 comma, n. 2) e 570-bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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