Inammissibile il reclamo promosso contro un secondo provvedimento emanato ex art. 473-bis 15 c.p.c. - Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, Ord., 26 settembre 2024


Si ringrazia l’Avv. Barbara Lanza per la segnalazione del provvedimento

Giovedì, 3 Ottobre 2024
Giurisprudenza | Separazione e divorzio: aspetti processuali | Divorzio | Merito Sezione Ondif di Venezia
Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, Ord., 26 settembre 2024; Est. Dott.ssa R. Marzocca per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Deve essere dichiarato inammissibile il reclamo promosso contro un secondo provvedimento emanato ex art. 473 bis 15 c.p.c., pronunciato nel corso di un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. (Nel caso di specie, il collegio ha ritenuto che i provvedimenti non avessero il contenuto indicato dalla Suprema Corte per la sua ammissibilità. Tali caratteri erano, invece, ritenuti esistenti in altra ordinanza, che precedeva quella oggetto di reclamo e che confermava un decreto emesso inaudita altera parte che prevedeva la sospensione delle visite del padre con i figli.  Ordinanza che, tuttavia, non era stata impugnata dall’odierno reclamante, ma di cui si lamentava l’ingiustizia nel reclamo).


Divorzio – Inammissibilità - Reclamo – Provvedimenti indifferibili – Riforma Cartabia; Rif. Leg. Art. 473bis 15 c.p.c.

editor: Ferrandi Francesca