Assegno divorzile, risarcimento del danno endo-familiare ed oneri probatori - Tribunale di Bologna, sent. 1 luglio 2024 n. 1909
La violazione dei doveri di assistenza morale e materiale di cui all'art. 143 del codice civile possono comportare delle conseguenze non soltanto sul piano del diritto di famiglia attraverso una pronuncia di addebito della separazione, ma anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana da cui discende il diritto al risarcimento del danno ex art. 2059 del codice civile per il coniuge che l’aziona a nulla rilevando la mancata pronuncia di addebito nell'ambito della separazione, ma sempre che il presunto danneggiato sia in grado di comprovare la condotta illecita ed il dolo o la colpa a carico della controparte nonché il nesso di causalità tra il pregiudizio subito e l'illecito denunciato.
Divorzio – Assegno divorzile - Risarcimento del danno endo-familiare - Oneri probatori - Rif. Leg. artt. 143 e 2059 cod. civ.; art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898.
editor: Cianciolo Valeria
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