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Protezione dei dati personali e margine di discrezionalità dell’autorità di controllo - CGUE, Sez. I, Sent., 26 settembre 2024, causa C‑768/21

CGUE, Sez. I, Sent., 26 settembre 2024, causa C‑768/21 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di accertamento di una violazione di dati personali, l'autorità di controllo non è tenuta ad adottare una misura correttiva, in particolare l'irrogazione di una sanzione amministrativa, qualora ciò non sia necessario al fine di porre rimedio alla carenza rilevata e garantire il pieno rispetto del RGPD. Ciò potrebbe verificarsi, in particolare, qualora il titolare del trattamento, non appena ne sia venuto a conoscenza, abbia adottato le misure necessarie affinché detta violazione cessi e non si ripeta. Il RGPD lascia all’autorità di controllo un margine di discrezionalità quanto al modo in cui essa deve porre rimedio all’inadeguatezza constatata. Tale margine è limitato dalla necessità di garantire un livello coerente ed elevato di protezione dei dati personali mediante un’applicazione rigorosa del RGPD.


Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali –– Compiti dell’autorità di controllo – Articolo 58, paragrafo 2 – Misure correttive – Sanzione amministrativa pecuniaria – Margine di discrezionalità dell’autorità di controllo – Limiti; Rif. Leg. Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 57, paragrafo 1, lettere a) e f)

editor: Ferrandi Francesca