La Consulta dice di no al terzo genere di Valeria Cianciolo
La sentenza della Corte Costituzionale affronta un tema nuovo, ossia, l’identità di genere non binaria con la quale si intendono quelle identità di genere che non ricadono nelle categorie tipicamente adottate della cultura occidentale, che vede il genere rigidamente diviso tra due distinte polarità (uomo o donna).
Le questioni sollevate dal Tribunale di Bolzano nei confronti dell'art. 1 della L. n. 164 del 1982 sono state dichiarate dalla Consulta inammissibili: "l'identità di genere, per sua natura mutevole, anche giornalmente se del caso non è un dato che si presta a essere fatto oggetto di attestazioni di stato civile".
Al contrario, fondata la censura dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 poiché agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'"intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata".
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La Corte Costituzionale con la sentenza del 23 luglio 2024 n. 143[1] ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l’autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l’accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
[1] Consultabile al seguente link: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17519319/inammissibile-la-questione-del-terzo-genere-corte-cost-24-lu.html.
editor: Cianciolo Valeria
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Lunedì, 13 Dicembre 2021
L'accertamento del minore intersessuale. Nota a Tribunale di Paola, decr. 28 ottobre ... |



