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Sottrazione internazionale di minori. Il consenso del genitore esclude l’illecito - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024 n. 24730

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24730 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di sottrazione internazionale di minori, il consenso espresso da un genitore al trasferimento della residenza del minore in un altro Stato non può intendersi come trasferimento definitivo ove sia connotato da temporaneità e se non comporta la perdita della residenza nello Stato di origine. L'illiceità del trattenimento sussiste nel momento in cui venga meno il consenso del genitore e vi sia richiesta di ritorno nello Stato di residenza abituale.
Quando vi è il consenso dell'altro genitore al trasferimento della residenza del minore, non può parlarsi di "illecita sottrazione", ai sensi della Convenzione dell'Aja del 1980, difettando un pre-requisito necessario alla configurabilità della condotta.
Neppure ricorre un illecito trattenimento del minore, qualora il dissenso intervenga solo successivamente, in quanto ciò rende più difficoltoso l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore (nel caso in esame, non era mai stato contestato che il padre esercitasse effettivamente il suo diritto di custodia sulla figlia, anche dopo la separazione di fatto). Dunque, si è al di fuori dell'ipotesi disciplinata dalla Convenzione dell'Aja, essendo la successiva controversia insorta relativa esclusivamente alle modalità di esercizio in concreto della responsabilità genitoriale.
 
 
Sottrazione di minorenni e di persone incapaci – Illecito trattenimento del minore - Esercizio della responsabilità genitoriale - Convenzione dell'Aja del 1980 -  Rif. Leg. artt. 24 e 27 Reg. UE 2019/1111; artt. 3, art. 13 lett. b), 14 e 15 della Convenzione dell'Aja.

editor: Cianciolo Valeria