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Gli accertamenti istruttori modificano gli oneri di contributo economico in favore dei figli. Tribunale di Pavia, Ord. 25 luglio 2024

Lunedì, 30 Settembre 2024
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Merito
Tribunale di Pavia, Est. Caldore, Ord. 25.07.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora, nel contesto di un procedimento di divorzio, dalle risultanze processuali emerga un cambiamento delle condizioni reddituali delle parti, va revocato l’obbligo posto a carico del ricorrente in sede di separazione di corrispondere per l’intero  la rata del mutuo cointestato gravante sulla ex casa coniugale, assegnata alla resistente, essendo, detto pagamento, in allora imputato quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento della prole e al fine di consentire ai figli di godere presso entrambi i genitori di un tenore di vita il più possibile analogo a quello goduto in costanza di matrimonio; tuttavia, considerata la disparità reddituale ancora esistente tra le parti e la primaria esigenza di garantire ai figli comunque di beneficiare di un buon tenore di vita anche con la madre, va previsto, d’ufficio, che quest’ultima percepisca in via esclusiva l’assegno unico e universale e che le spese extra assegno siano sostenute per l’ottanta per cento dal ricorrente.

 

 

Rif. Leg. Art. 337-ter c.c.; Art. 473-bis.2, 473-bis.12, 473-bis.23 c.p.c.

 

Onere di mantenimento dei figli – Assegnazione della casa coniugale – Monitoraggio dei Servizi Sociali – Affidamento e collocazione dei figli

 

Il Tribunale di Pavia dispone come sopra, ordinando alla resistente di produrre la documentazione indicata dall’art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.

Al fine di predisporre per i minori gli interventi di supporto indicati nelle ultime relazioni e di favorire l’instaurazione tra i genitori di un clima di collaborazione nell’interesse dei figli, anche attraverso un percorso di mediazione finalizzato a superare la persistente conflittualità, viene disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali, con l’avvertenza che l’impegno mostrato dai genitori nel seguire il percorso indicato rileva ai fini delle determinazioni da assumersi in merito alle condizioni di affido e collocamento dei figli.

In via istruttoria, vista la richiesta di parte ricorrente, viene fissata apposita udienza per l’ascolto della prole, riservata all’esito la predisposizione del calendario del processo.


*Si ringrazia l'Avv. Lucia Elsa Maffei presidente Ondif sez. Matera e componente comitato esecutivo Ondif

editor: Fossati Cesare