Affidamento ai Servizi e nomina di Curatore Speciale con poteri sostanziali a tutela delle minori esposte al conflitto genitoriale. Tribunale di Matera, Ord. 16 luglio 2024, Est. Riccardo Greco
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Nel contesto di un procedimento di divorzio particolarmente conflittuale, l’esigenza di evitare alle minori ulteriori conseguenze pregiudizievoli, derivanti dall’incuria educativa che le espone ad un sostanziale abbandono nelle scelte più direttamente incidenti sul loro sviluppo psicofisico e sulle loro espressioni emotive, inducendole a condotte incompatibili con l’età adolescenziale, motiva non solo la conferma dell’affidamento al Servizio Sociale, ma anche la revoca del collocamento presso la madre, con previsione di inserimento di entrambe, a cura del Servizio affidatario, in una comunità educativa a regime residenziale, in cui possano trovare un sostegno anche psicologico.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.8, 473-bis.44
Affidamento al Servizio Sociale – Collocamento in C.E.A. - Nomina del Curatore Speciale con poteri sostanziali - Provvedimenti a tutela dei minori
Il Tribunale di Matera, ritenute applicabili le modalità specifiche di trattazione della causa ai sensi dell’art. 473-bis.44 c.p.c., ravvisata l’impossibilità di entrambi i genitori di costituire figure responsabili e di riferimento nella cura della prole, a tutela delle minori, ne conferma l’affidamento al Servizio Sociale incaricato di provvedere al collocamento in una comunità educativa in regime residenziale, nel contempo assicurando il mantenimento di relazioni frequenti con i genitori mediante visite calendarizzate, secondo giorni e orari stabiliti in condivisione con i genitori stessi e con i responsabili, in modo compatibile con le regole di tale struttura.
Venuto meno il collocamento delle minori presso la madre, viene conseguentemente revocata l’assegnazione della casa familiare in favore di quest’ultima.
Al fine di assicurare le migliori condizioni di inserimento in comunità, vengono conferiti alla Curatrice Speciale già nominata anche poteri di natura sostanziale, relativi alla gestione delle provvidenze economiche allo scopo di garantire il soddisfacimento di bisogni specifici delle minori, con indicazione che sino alla definizione del procedimento le funzioni del Giudice Tutelare siano assunte dal Presidente Istruttore.
Stante il collocamento extrafamiliare delle minori, il Presidente dispone la trasmissione dell’Ordinanza de qua alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le valutazioni di competenza ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e ss. L n.184/1983 e ss.mm.ii., non sottoposti alla vis attractiva prevista dall’art. 38 disp. att. c.c. per i procedimenti de potestate.
*Si ringrazia l'Avv. Lucia Elsa Maffei presidente Ondif sez. Matera e componente comitato esecutivo Ondif
editor: Fossati Cesare
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