La persona di minore età ha diritto al passaporto. Giudice Tutelare c/o Tribunale di Genova, decreto 24 giugno 2024, Dott.ssa Valeria Ardoino
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Il giudice tutelare è chiamato a valutare se l'autorizzazione ad esercitare il diritto di espatrio attraverso la rimozione di ogni vincolo al rilascio degli idonei documenti per quel minore, tenuto conto dei rapporti tra i genitori, possa costituire un pericolo per lui, ovvero per la sua educazione, qualora possa essere esercitato per allontanare definitivamente il minore dall'altro genitore. Conseguentemente l'esame del giudice tutelare deve limitarsi a valutare se vi possa essere il pericolo in generale che il genitore sottragga i figli all'altro, non se l’interesse al rilascio dei documenti sia attuale oppure no.
Rif. Leg.: art. 3 lett. A-B L. 1185/1967 – DL 135/2009 – L. 12.07.2011 n.106 – Regolamento UE 444/2009
Minore – circolazione – diritto - espatrio – documenti – rilascio – autorizzazione - presupposti
*Si ringrazia l'avv. Anna Maria Panfili, associato Ondif sezione genovese
editor: Fossati Cesare
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