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I provvedimenti provvisori per il calendario del processo. Tribunale di Pavia, Ord.2 gennaio 2024

Sabato, 28 Settembre 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Divorzio | Merito
Trib. Pavia, Est. Caldore, ord. 2.01.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La declaratoria della contumacia della resistente, non costituitasi nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rende necessario disporre, ex art. 213 c.p.c. e 473 bis.2 cpc, richieste di informazioni all'I.N.P.S. in merito alla sua posizione lavorativa e acquisire, altresì, informazioni presso l’Agenzia delle Entrate per verificare se la stessa sia titolare di redditi da lavoro o di altra natura.

Nel contesto del divorzio, è inammissibile la domanda restitutoria formulata dal ricorrente e volta ad ottenere la condanna della resistente, dichiarata contumace, alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di contributo al proprio mantenimento.

 

Rif. Leg. Artt. 213, 473-bis.2, 473-bis.22 c.p.c.; Art. 337-ter c.c. 

 

Divorzio - Provvedimenti temporanei e urgenti – Affidamento condiviso – Oneri economici – Dichiarazione di contumacia – Indagini sul patrimonio e sui redditi – Domanda di restituzione – Inammissibilità

 

Il Tribunale di Pavia, dichiarata la contumacia della resistente non costituitasi nonostante la regolarità della notifica, tenuto conto della richiesta formulata dal ricorrente, di conferma dell’affido condiviso dei figli minori e del loro prevalente collocamento presso la madre come disposto nel giudizio di separazione, ritiene necessario, in via preliminare ed urgente, richiedere al Servizio Sociale, già incaricato in sede separativa, una relazione di aggiornamento in merito al monitoraggio svolto sul nucleo e agli eventuali interventi da adottare nell’interesse dei minori, dovendosi confermare, nelle more della trasmissione, i provvedimenti in essere quanto alle condizioni di affido e al regime di frequentazione del padre con i figli, nonché l’assegnazione della ex casa familiare alla madre in attesa di maggiori informazioni in merito alle sorti dell’immobile.

Confermate le statuizioni di carattere economico già disposte in sede di separazione giudiziale, il Tribunale, considerata la disparità reddituale comunque esistente tra le parti come evidenziata anche in occasione della separazione, nella contumacia della resistente, dispone ex artt. 213 e 473-bis.2 c.p.c., richieste di informazioni all'I.N.P.S. in merito alla posizione lavorativa e all’Agenzia delle Entrate per la verifica della titolarità di redditi da lavoro o di altra natura.

In precedenza la sentenza di separazione passata in giudicato aveva dichiarato l’addebito a carico della moglie, con conseguente inesistenza ab origine, del diritto della stessa a percepire alcunché a titolo di mantenimento.



*Si ringrazia l'Avv. Lucia Elsa Maffei presidente Ondif sez. Matera e componente comitato esecutivo Ondif

editor: Fossati Cesare