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Le asprezze caratteriali della madre non sono espressione di incapacità genitoriale - Cass. Civ., Sez. I, ord.16 settembre 2024 n. 24710

Venerdì, 27 Settembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità genitoriale
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24710 – Pres. Rel. Giusti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il disagio psicologico vissuto dai figli a seguito della disgregazione della coppia genitoriale, della incertezza e della scarsa prevedibilità del contesto ambientale e del permanere di una certa animosità della madre, anche per i suoi limiti caratteriali, nei confronti del padre dei bambini, manifestatasi attraverso "comunicazioni denigratorie", non presenta la consistenza del pregiudizio legittimante, a norma dell'art. 333 c.c.

La Corte territoriale, non ha specificato come si concretizzassero siffatte condotte, limitandosi a fare un generico riferimento a "comunicazioni denigratorie della madre nei confronti del padre".
Pertanto va cassata con rinvio la pronuncia della sospensione della responsabilità genitoriale della madre, in mancanza di accertate carenze d'espressione delle capacità genitoriali, e considerando inoltre il profilo, trascurato dalla Corte di merito, afferente alle conseguenze sui minori della adottata pronuncia di sospensione in un periodo così delicato per il loro sviluppo fisio-psichico nella fase adolescenziale.

Responsabilità genitoriale – Condotta oggettivamente pregiudizievole - Sospensione – Rif. Leg. art. 333 cod. civ.; art. 473-bis.25 cod. proc. civ

editor: Cianciolo Valeria