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Motivi dedotti astrattamente non inficiano la decisione di merito. Cass., Sez. I civ, Ord. 19 settembre 2024, n. 25172

Giovedì, 26 Settembre 2024
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità
Cass. Est. Caiazzo, ord. 19.09.24 n.25172 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I motivi di ricorso in cassazione non possono fondarsi su vizi meramente adombrati ed astratti, svincolati da uno specifico interesse difensivo.

Così è per la sollevata questione relativa alla notifica, eseguita nelle mani di addetto alla casa circondariale; altrettanto per quanto concerne l’asserita mancata convocazione degli affidatari, la cui nomina non risulta neppure dagli atti; generica anche la doglianza relativa all’aderenza della decisione alle risultanze della Ctu.

Rif. Leg. Artt. 139 cpc

Minore – decadenza – adozione – tratti psicopatologici – tempi di recupero – esigenze -

editor: Fossati Cesare