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L’elevata conflittualità tra i genitori rende necessaria la nomina del Curatore Speciale del minore. Corte d’Appello di Milano, ord. 24 settembre 2024, Est. Arceri

C.d.A. Milano, Est. Arceri, ord. 24.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Qualora l’aspro conflitto parentale, accesosi sullo sfondo di una denuncia per maltrattamenti a carico del padre, determini l’evidente incapacità dei genitori di assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardo ai figli inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale, il Giudice del merito deve provvedere alla nomina di un Curatore Speciale dei minori, che li rappresenti adeguatamente all’interno del procedimento, in quanto parti sostanziali dello stesso e destinatari di provvedimenti di rilevante importanza per la loro vita futura.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.8, 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.

 

Provvedimenti provvisori e urgenti – Accertamenti istruttori – Reclamo – Aspra conflittualità genitoriale – Interessi dei minori – Nomina di Curatore Speciale – Nullità del procedimento

 

Preliminarmente, viene definito l’ambito di cognizione rimesso alla Corte d’Appello in fase di reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., per la revisione dei provvedimenti provvisori e urgenti emessi ai sensi dell’art. 473-bis.22 c.p.c.

In considerazione della precisazione contenuta nel successivo art. 473-bis.23 c.p.c., si ritiene che la cognizione del giudice del reclamo debba essere necessariamente circoscritta all’emenda dei soli errori di valutazione o di diritto evidenti, con possibilità di riesame del solo materiale e delle sole argomentazioni già portate davanti al Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

Nella fattispecie, i rilievi svolti dal reclamante in ordine al trasferimento dei minori in altra regione non possono essere accolti, in quanto necessitano di approfondimenti incompatibili con la struttura del procedimento di reclamo: le tranquillizzanti, ma non approfondite affermazioni contenute nell’ordinanza reclamata, indipendentemente dalla loro fondatezza o meno, avrebbero dovuto essere supportate da adeguata e approfondita indagine nel contesto di una completa istruttoria, e ciò a maggior ragione dopo la recente pronuncia della Suprema Corte (Ord. 7 maggio 2024, n. 12282), che ha ribadito come il trasferimento della residenza del minore al séguito del genitore collocatario, ancorché legata a motivi non pretestuosi o strumentali, non possa rappresentare un indesiderabile ostacolo alla piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.   

In ogni caso, nei procedimenti, come il presente, in cui sussiste un elevato livello di conflittualità tra le parti, il giudice, sia su richiesta di parte (p.m. o l'altro genitore) che d'ufficio, deve procedere alla nomina del Curatore Speciale, pena la declaratoria di nullità insanabile ed assoluta di tutti gli atti compiuti nel procedimento, rilevabile dal Giudice anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio (Cfr. da ultimo Cassazione civile sez. I, 18/09/2024, n. 25073).

Tale incombente viene demandato al Giudice del merito, nanti al quale devono essere discussi anche gli aspetti economici del mantenimento.

editor: Fossati Cesare