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Trasferimento delle partecipazioni sociali mortis causa ed effetti del mancato deposito dell’atto nel registro delle imprese - Tribunale di Catanzaro, Sent., 11 giugno 2024, n. 1202

Mercoledì, 25 Settembre 2024
Giurisprudenza | Merito | Successioni Sezione Ondif di Catanzaro
Tribunale di Catanzaro, Sent., 11 giugno 2024, n. 1202; Pres. Belcastro, Est. Rinaldi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nelle società a responsabilità limitata, il trasferimento delle partecipazioni sociali mortis causa diviene efficace nei confronti della società e dei terzi solo con il deposito dell'atto presso il registro delle imprese. Pertanto, in assenza di tale deposito, l'erede non è legittimato ad esercitare i diritti sociali. Tuttavia, la mancata convocazione del socio, benché deceduto, o del suo erede non legittimato in conformità all'art. 2470 c.c., comporta l'invalidità della delibera assembleare adottata. La delibera è altresì annullabile in caso di partecipazione alla stessa di un soggetto non legittimato, il cui voto sia stato determinante.


Successioni – Efficacia nei confronti dei terzi - Trasferimento partecipazioni sociali – Esercizio dei diritti sociali; Rif. Leg. Art. 2470 c.c.

editor: Ferrandi Francesca