L'omessa nomina del Curatore Speciale del minore determina la nullità del giudizio di adozione. Cass., Sez. I civ, Ord. 18 settembre 2024, n. 25073
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Qualora, nel contesto di un procedimento di adozione, il contenzioso si sia sviluppato attraverso un conflitto tra parenti della minore e l'interesse di quest’ultima non sia rappresentato dai genitori, peraltro estranei al processo – essendo stata la madre dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, mentre il padre non risultando individuato - ne consegue la necessità della nomina del Curatore Speciale della minore, al fine di perseguirne il miglior interesse. In difetto va dichiarata la nullità del giudizio, rilevabile d’ufficio, per mancata costituzione del rapporto processuale e per violazione del contraddittorio.
Rif. Leg. Artt. 10, 44, primo comma, lett. d. Legge 4 maggio 1983, n. 184; Art. 78 c.p.c.
Legittimazione attiva – Interesse del minore – Nomina del Curatore Speciale – Nullità del procedimento – Rinvio al giudice dell’appello
In prima battuta, la Suprema Corte respinge l'eccezione d'inammissibilità del ricorso promosso da parte della nonna della minore, il cui difetto di legittimazione attiva è di fatto rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il limite del giudicato interno: nella fattispecie, considerato che la nonna ricorrente è stata parte nei gradi precedenti, senza che sia stata mai messa in discussione tale sua qualità, si rileva che sul punto si è formato il giudicato interno, in quanto la Corte territoriale ha risposto sulle questioni sollevate dalla ricorrente, adesive a quelle della figlia, e la decisione è concentrata sulla idoneità vicariante della nonna.
Quanto al primo motivo di impugnazione, la Corte, richiamato in via analogica l'art. 10, secondo comma, della L. 184/1983, ritiene che, sebbene non emerga un vero e proprio conflitto d'interessi tra il minore e i genitori, la nomina del Curatore Speciale s'impone comunque come doverosa al fine di garantire il suo miglior interesse.
Ancora di discute sul rinvio della causa al giudice d'appello oppure al giudice di primo grado: al riguardo la Suprema Corte, richiamato l’orientamento maggioritario che propende per la rimessione della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio (Cfr. Cass. nn. 1471/2021; 8627/2021; 40490/2021), ritiene di dare continuità ad altro orientamento ormai consolidato, a tenore del quale, nel caso di mancata nomina di un Curatore Speciale, deve essere escluso il rinvio del giudizio in primo grado, giacché tale rimessione, comunque contraria alle esigenze di speditezza del procedimento diretto all'accertamento dello stato di adottabilità, risulta preclusa dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli art. 353 e 354 c.p.c., mentre il giudice di appello deve procedere, a norma dell'art. 354, quarto comma, c.p.c., alla rinnovazione degli atti del procedimento che risultino viziati a causa del loro compimento in assenza della partecipazione necessaria del Curatore Speciale del minore (Cfr. Cass. nn. 12020/2019; 7734/2022; 2829/2023).
Assorbiti gli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio della causa alla Corte d'Appello anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
editor: Fossati Cesare
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