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Non spetta al Giudice del reclamo ex art 473-bis.24 c.p.c. decidere sulle istanze istruttorie controverse. Corte d’Appello di Milano, ord. 24 settembre 2024

C.d.A. Milano, Est. Pizzi, ord. 24.09.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’ambito della cognizione devoluta al Giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; eventuali circostanze sopravvenute devono essere sottoposte alla cognizione di quest’ultimo, con l’unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile (non anche meramente opportuna o necessaria) alla decisione.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis.15, 473-bis.22, 473-bis.24 c.p.c.

 

Provvedimenti indifferibili – Accertamenti istruttori – Reclamo

 

Nel contesto di un complesso procedimento de potestate, a fronte della diversa tipologia dei provvedimenti impugnati, tra loro non assimilabili, la Corte d’Appello di Milano, preliminarmente, affronta la questione relativa all’ammissibilità del reclamo che comporta l’esigenza di operare alcune distinzioni al fine di circoscrivere la cognizione ad essa devoluta.

Il Collegio conferma che il Decreto provvisorio emesso inaudita altera parte dal Giudice monocratico è provvedimento per legge non impugnabile, in virtù del disposto di cui all’art 473-bis.15 c.p.c.; nella specie, peraltro, il decreto in esame è stato oggetto di conferma ed è quindi rimasto assorbito dal successivo provvedimento collegiale.

Si ripete poi che è ammissibile il reclamo avverso i provvedimenti indifferibili ex  art. 473-bis.15 c.p.c., quantomeno nelle materie di cui all'art. 473-bis.24, secondo comma, c.p.c. purché sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, e ciò in virtù della  tesi che afferma la  generale  reclamabilità  di  tutti i provvedimenti emessi in corso di causa laddove il ricorso all’impugnazione si giustifichi in ragione della sottostante esigenza di evitare un pregiudizio per il minore.

Nella specie dirimente è il rilievo che il provvedimento all’esame del Collegio si limiti a confermare le statuizioni già adottate senza introdurre restrizioni di alcun genere.

Per quanto attiene al provvedimento ex art 473-bis 22, secondo comma, c.p.c., nella specie il provvedimento esorbita  dall'ambito  di operatività della disciplina invocata dall’art. 473-bis.24 c.p.c. laddove il primo Giudice non solo si limita a “confermare” le statuizioni limitative adottate in precedenza, ma con espressa “riserva di ogni ulteriore provvedimento“, ha disposto in via interlocutoria  ulteriori adempimenti istruttori e  di supporto. 

In ordine alle istanze istruttorie, il Collegio ritiene che le verifiche chieste da più parti, seppure a fini contrapposti, non possano essere espletate in sede di reclamo, sia perché incompatibili con il rito sia perché potenzialmente sovrapponibili a quelle già in corso.

L’inciso dell’art. 473-bis.24, quarto comma, c.p.c., che espressamente circoscrive l’assunzione di sommarie informazioni ai casi in cui sia strettamente “indispensabile”, dimostra come in ultima analisi debba essere privilegiata la rapidità della decisione anche al fine di evitare sovrapposizioni nell’ambito del medesimo procedimento. In altri termini, l’intervento del giudice d’appello nel corso di un procedimento di primo grado dovrebbe essere connotato da  estrema cautela, onde non travolgere l'attività istruttoria in corso avanti al Tribunale ed evitare il rischio di pronunce contrastanti.

Il reclamo, pertanto, viene respinto.

editor: Fossati Cesare