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Sull’integrazione del reato di stalking - Cass. Pen., Sez. V, Sent., 20 settembre 2024, n. 35341

Lunedì, 23 Settembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Maltrattamenti e stalking
Cass. Pen., Sez. V, Sent., 20 settembre 2024, n. 35341; Pres. Scarlini, Rel. Cons. Sessa per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reato di atti persecutori di cui all'art. 612-bis c.p., ha natura di reato abituale e di danno, ed è integrato dalla necessaria reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice e dal loro effettivo inserimento nella sequenza causale che porta alla determinazione dell'evento, che deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, anche se può manifestarsi solo a seguito della consumazione dell'ennesimo atto persecutorio, sicché ciò che rileva non è la datazione dei singoli atti, quanto la loro identificabìlità quali segmenti di una condotta unitaria, causalmente orientata alla produzione dell'evento, che può verificarsi anche per "accumulo".
In particolare, trattandosi di reato abituale, è la condotta complessivamente posta in essere che assume rilevanza, nel senso che è l'atteggiamento persecutorio ad assumere specifica autonoma offensività ed è alla condotta persecutoria nel suo complesso che deve guardarsi per valutarne la tipicità, anche sotto il profilo della produzione dell'evento richiesto per la sussistenza del reato.


Stalking – Comportamenti rilevanti – Condotta – Presupposti; Rif. Leg. Art. 612 bis c.p.

editor: Ferrandi Francesca