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AdS. Nel provvedimento di nomina non può parlarsi genericamente di condizione di fragilità senza specificazioni - Cass. Civ., Sez. I, ord. 17 settembre 2024 n. 24878

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24878 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E’ invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario, la nomina di un AdS che consente ad un terzo, contro la volontà del diretto interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e di sottoporli a controllo al fine di riferire al giudice tutelare. Si tratta di una misura al tempo stesso limitativa ed esplorativa che, ancor prima di un positivo accertamento della condizione di fragilità ed anzi al fine di accertare se vi è effettivamente questa condizione di fragilità, sottopone la persona a un controllo della gestione patrimoniale contro la sua volontà.
Occorre valutare, come richiede un approccio orientato al rispetto dei diritti umani, se nel caso concreto è possibile ed in quale misura rispettare la volontà dell'interessato senza pregiudizio per i suoi interessi.


 
Amministrazione di sostegno – Autodeterminazione del beneficiario – Violazione dell’ autodeterminazione del beneficiario - Rif. Leg. artt. 404 e 411 cod. civ.; artt. 2, 3 e 13 Cost.; art. 8 CEDU; artt. 115 e 116 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria