Fine della convivenza. Perché si configuri il maltrattamento, il giudice deve esaminare il tipo di rapporto - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 20 settembre 2024 n. 35370

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 20 settembre 2024 n. 35370 – Pres. Fidelbo, Cons. Rel. Costanzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, il concetto di "convivenza", in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici, va inteso nell'accezione più ristretta, presupponente una radicata e stabile relazione affettiva caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo.
È configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione, non già in virtù di una non consentita applicazione analogica dell'art. 572 cod. pen., ma perché la presenza di un figlio minore attesta la persistenza di un vincolo familiare, conseguente alla sussistenza a carico di entrambi i genitori di obblighi di mantenimento e di formazione.

Nella fattispecie, la Corte ha annullato la sentenza impugnata poiché il Tribunale e la Corte d’Appello non avevano approfondito il tipo di legame esistente fondamentale per stabilire se possa configurarsi o meno il reato di maltrattamenti.


Maltrattamenti in famiglia - Cessazione della convivenza - Configurabilità del reato - Condizioni - Fattispecie – Rif. Leg. art. 337-ter cod. civ.; art. 572 cod. pen.

editor: Cianciolo Valeria