Assegno divorzile. Stessi parametri per le unioni civili - Cass. Civ., Sez. I, ord.17 settembre 2024 n. 24930

Lunedì, 23 Settembre 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio | Unioni civili
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24930 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In caso di unioni civili, cui si applica l'art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiamato dall'art. 25 della legge n. 76/2016, il riconoscimento dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex partner istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.

Nel caso in esame, la decisione impugnata si è attenuta ai criteri sopra ricordati.

 
Assegno divorzile – Unioni civili – Rif. Leg. art. 156 cod. civ.; art. 5 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria