Convivenza e nuovo progetto di vita. L'assegno di mantenimento può essere escluso anche se difetta la coabitazione - Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 settembre 2024 n. 25055

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 18 settembre 2024 n. 25055 – Pres. Rel. Valitutti, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ciò che rileva, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, e dei figli è l'accertamento del tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza matrimoniale. Non possono a tal fine, prendersi in considerazione le spese medie mensili dei due coniugi relative anche agli anni successivi alla separazione.
La stabilità e la continuità della convivenza può essere presunta, salvo prova contraria, mentre, ove difetti la coabitazione, la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa.
In mancanza dell'elemento oggettivo della stabile coabitazione, l'accertamento dell'effettivo legame di convivenza, allorquando esso costituisca un fattore impeditivo del diritto all'assegno, deve essere compiuto in modo rigoroso, in riferimento agli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, perché gravi e precisi, così come previsto dal primo comma dell'articolo 2729 c.c.
 
Separazione giudiziale – Addebito – Tenore di vita - Disponibilità patrimoniali dell'onerato - Convivenza di fatto della moglie con un nuovo partner - Richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento – Onere della prova – Presunzioni - Rif. Leg. artt. 155, 156, 337-ter, 2727 e 2729 cod. civ.; art. 111 Cost.; art. 115 c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria