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Il Giudice del reclamo non è investito di poteri istruttori. Corte d’Appello di Milano, Decreto 18 giugno 2024, Est. Arceri

Martedì, 17 Settembre 2024
Giurisprudenza | Processo civile | Merito
C.d.A. Milano, Est. Arceri, decreto 21.06.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La cognizione del giudice investito del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c. - fase destinata ad esaurirsi in tempi rapidi anche per esigenze di non sovrapposizione del provvedimento del giudice del gravame con l’eventuale procedimento di revisione di quello reclamato - è necessariamente circoscritta all’emenda dei soli errori di valutazione o di diritto evidenti, con possibilità di rivalutazione del solo materiale e delle sole argomentazioni già esaminate (o non esaminate perché colpevolmente trascurate) dal giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.

 

Rif. Leg. Artt. 473-bis 2, 473-bis 7, 473-bis 12, 473-bis 18, 473-bis 21, 473-bis 24 c.p.c.; Art. 337-ter c.c. 

Reclamo provvedimenti temporanei e urgenti – Disclosure di legge – Dovere di leale collaborazione – Contributo al mantenimento dei figli minori

La Corte d’Appello di Milano rigetta il reclamo promosso avverso l’Ordinanza ex art.472-bis.22 c.p.c., la quale, confermando i provvedimenti già assunti, affida provvisoriamente i minori all’Ente per quanto concerne le scelte relative agli aspetti sanitari, scolastici, educativi e alle attività extrascolastiche, colloca la prole presso la madre, assegnataria della casa coniugale, purché costantemente affiancata dalla nonna materna dei minori o da altra persona ritenuta idonea, disponendo sui tempi di frequentazione da parte del padre onerato del contributo al mantenimento dei figli nella misura di un totale di Euro 1.300,00 mensili, nonché dell’intera rata del mutuo della casa coniugale, oltre alla spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Como.

Il Collegio, in virtù di un’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 473-bis.23 e 473-bis.24 c.p.c. esclude che alla fase di reclamo possa ritenersi estesa l’intera materia del contendere con disponibilità di poteri istruttori, non essendo il predetto strumento di gravame sovrapponibile a quello già previsto, nel rito previgente, dall’art. 708, quarto comma, c.p.c.

Peraltro, neppure nel merito, la Corte ritiene che i rilievi svolti dal reclamante possano essere accolti, avendo la parte reclamata versato in atti, nel procedimento principale, documentazione relativa ai propri redditi e documentazione bancaria che conferma la valutazione, espressa dal Giudice di prime cure, circa l’elevata disparità reddituale esistente tra le parti.

Il provvedimento de quo pare rispettare sia il criterio di proporzionalità che quello della necessaria commisurazione all’onere di accudimento rimesso alla madre, in considerazione delle esigenze anche strettamente alimentari della prole. 

Per gli aspetti puramente economici del mantenimento si rimanda alla successiva udienza di discussione presso il primo Giudice.

editor: Fossati Cesare