Genitori complementari in sede di PMA: si dubita della legittimità dei divieti. Tribunale di Como, Ordinanza 24 luglio 2024, Est. Dott. Lorenzo Azzi
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La fattispecie sottoposta all’esame del Tribunale di Como attiene al caso di una fecondazione omologa ove i componenti della coppia, benché oggi del medesimo sesso, risultano - in conseguenza della crioconservazione del gamete maschile prima della rettifica di sesso della convenuta - biologicamente complementari.
Viene quindi chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare illegittime quelle norme della Legge 40/04 che rendono impossibile, per il genitore che ha fornito il contributo maschile alla procreazione, di essere riconosciuto come padre, pur essendo nel frattempo divenuto donna.
PMA – coppia eterologa – gamete – crioconservazione – sesso – rettifica – dichiarazione di paternità – divieti - legittimità cost.
Rif. Leg.: artt. 1 L. Cost. 1/1948 e 23 L. 87/1953 degli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della L. 40/04; artt. 2, 3, 31, 32, 117 Costituzione
- §§
In seno ad un procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di paternità/maternità conseguente a tecnica di PMA in coppia omosessuale, il Tribunale di Como, con ordinanza del luglio 2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ex artt. 1 L. Cost. 1/1948 e 23 L. 87/1953 degli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della L. 40/04 nella parte in cui, specificando che alla tecnica della PMA possano accedere le sole “coppie (…) di sesso diverso” impediscano che vi possa essere una coppia formata da soggetti dello stesso sesso allo scopo di consentire la fecondazione omologa tra il gamete maschile di uno di essi (crioconservato prima della rettifica di attribuzione di sesso e, quindi, quando la coppia era formata da soggetti di sesso diverso) e il gamete femminile dall’altro e, sanzionano, dunque, chiunque applichi tali tecniche “a coppie composte da soggetti dello stesso sesso”, vanno dichiarate costituzionalmente illegittime in quanto in contrasto con gli artt. 2, 3, 31, 32, 117 della Costituzione.
L’attrice ha chiesto al Tribunale di Como di accertare e dichiarale la genitorialità genetica della convenuta affinché le minori vengano indicate quali figlie (anche) della convenuta con annotazione sull’atto di nascita quale “madre” o, in subordine, quale “genitore”, con indicazione del cognome della convenuta. La convenuta, unita civilmente alla attrice, ha aderito alle domande da questa proposta.
La curatrice speciale dei minori, nominata nel corso del giudizio, si è associata alle domande ed ha formulato domanda subordinata a che nell’atto di nascita, la convenuta – donatore del gamete maschile prima della rettifica di attribuzione del sesso – venga indentificata come “padre”.
Tutte le parti, compreso il PM, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della L. 40/04.
Il Collegio incaricato della decisione si chiede se la diversità di genere (e dunque coppia eterosessuale) che deve sussistere al momento del concepimento debba permanere anche al momento del riconoscimento. A tale quesito il Collegio dà risposta negativa.
Non potendo procedere con la decisione del giudizio, il Tribunale di Como ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità sollevata ed ha sospeso il procedimento e rimesso gli atti alla Corte costituzionale, specificando preventivamente che il caso in esame risulta difforme da quelli già sottoposti in precedenza al vaglio di legittimità costituzionale da parte di diversi Tribunali, proprio in conseguenza della sua peculiarità.
*Si ringrazia l'avv. Sabrina Corti, presidente Ondif sez. Como, per la segnalazione del provvedimento e l'annotazione
editor: Fossati Cesare
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