Docenti affetti da disabilità e procedure di mobilità territoriale potenzialmente discriminatorie - Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 10 settembre 2024, n. 24336

Disabilità – Docente disabile – Mobilità endoprovinciale – Discriminazione – Rinvio pregiudiziale; Rif. Leg. Art. 21 legge n. 104 del 1992 e art. 267 TFUE per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La Corte di Cassazione, in via pregiudiziale, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, i seguenti quesiti:
- se l'art. 5 "Soluzioni ragionevoli per i disabili" della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella italiana di cui al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 2017/2018, che in ragione del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, e 13, comma 1, riconosce la precedenza di cui al punto III, n. 1, del suddetto art. 13, comma 1, al personale scolastico disabile di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, facendo precedere la mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province;
- se ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78, la situazione di particolare svantaggio in cui possono essere messi i docenti con disabilità superiore ai due terzi dalle suddette disposizioni nazionali sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, per dover assicurare lo svolgimento di operazioni di mobilità territoriale assai complesse, che coinvolgono tutto il territorio nazionale, per l'inizio dell'anno scolastico, e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito dalla disciplina normativa e contrattuale;
- o se, invece, la suddetta disciplina comporti una discriminazione in danno dei suindicati docenti che si traduce nella vanificazione, nei fatti, della riconosciuta precedenza nelle procedure di mobilità perché riguardante solo la mobilità endoprovinciale e non quella tra Province e quindi priva di carattere assoluto (come previsto per altre categorie di disabili).


Disabilità – Docente disabile – Mobilità endoprovinciale – Discriminazione – Rinvio pregiudiziale; Rif. Leg. Art. 21 legge n. 104 del 1992 e art. 267 TFUE

editor: Ferrandi Francesca