inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

L’AdS provvisoriamente nominato non ha titolo per costituirsi in rappresentanza del beneficiario - Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2024 n. 24732

Martedì, 17 Settembre 2024
Giurisprudenza | Amministrazione di Sostegno | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 16 settembre 2024 n. 24732 – Pres. Rel. Acierno, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'amministratore di sostegno provvisoriamente nominato dal giudice tutelare non ha titolo per costituirsi in giudizio in rappresentanza del beneficiario, anche se è stato a ciò autorizzato.
L'amministratore di sostegno non è un ausiliario del giudice, ma un gestore degli interessi del beneficiario, eventualmente dotato di poteri di rappresentanza nei limiti dei poteri conferiti dal decreto di nomina, tra i quali non rientra quello di rappresentarlo nel giudizio di impugnazione del decreto di apertura dell'amministrazione, diritto che spetta personalmente al beneficiario.


Amministrazione di sostegno – Interdizione e inabilitazione – Limitazione della capacità di agire – Poteri del tutore provvisorio - Nomina di un terzo come AdS – Presupposti – Rispetto delle scelte del beneficiario della misura di AdS – Rappresentante processuale - Rif. Leg. art. 404, 407, 409, 410 e 411 cod. civ.; artt. 75, 83, 84, 88, 100, 473-bis.55, 473-bis.58, 716, 720-bis cod. proc. civ.; artt. 2, 13, 24 e 111 Cost.

editor: Cianciolo Valeria