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Le attribuzioni patrimoniali fra coniugi configurano l'adempimento di una obbligazione naturale - Cass. Civ., Sez. III, ord. 2 settembre 2024, n. 23471

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 2 settembre 2024, n. 23471 - Pres. De Stefano, Cons. Rel. Rossi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui il marito chieda a titolo di rimborso dei maggiori importi versati per l'acquisto e la ristrutturazione di immobili acquistati in costanza di matrimonio ed intestati in maniera non corrispondente ai rispettivi valori, nonché alla restituzione del prezzo di acquisto dei mobili in arredo alla casa coniugale, rimasti nella disponibilità della moglie, occorre ricordare che in tema di azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cod. civ., la deduzione che l'attribuzione patrimoniale asseritamente priva di causa sia conseguenza dell'adempimento di un'obbligazione naturale configura una mera difesa, non un'eccezione, sicché non è soggetta al regime delle preclusioni dettate per il dispiegamento di quest'ultima.
Le attribuzioni patrimoniali (o le prestazioni a carattere patrimoniale) da un coniuge a favore dell'altro effettuate nel corso del matrimonio configurano, al pari di quelle eseguite tra conviventi more uxorio, l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., dacché espressione della solidarietà che avvince due persone unite da legame stabile e duraturo, a condizione, tuttavia, che siano rispettati i principi di proporzionalità ed adeguatezza, il cui contenuto va in concreto parametrato alle condizioni sociali ed economiche dei componenti della famiglia.
 
 
Obbligazione naturale - Adempimento di un dovere morale o sociale – Rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza - Rif. Leg. artt. 2034 e 2041 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria