Stranieri. Vietata l'espulsione in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 13 settembre 2024 n. 24604

Lunedì, 16 Settembre 2024
Giurisprudenza | Stranieri | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 13 settembre 2024 n. 24604 – Pres. Meloni, Cons. Rel. Caiazzo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

E' vietata l'espulsione del cittadino straniero in pendenza del termine per proporre impugnazione contro il provvedimento di revoca della protezione internazionale della Commissione nazionale, stante l'identità della situazione rispetto a quella in cui la Commissione territoriale abbia respinto la domanda di protezione internazionale, ipotesi in cui il richiedente non ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia del provvedimento di rigetto, suscettibile di essere impugnato.
In tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all'esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere.

 
Stranieri – Protezione internazionale – Espulsione dello straniero - Valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero - Necessità - Preclusione derivante dai precedenti penali citati dal decreto prefettizio – Esclusione - Rif. Leg. art. 8 CEDU; artt. 7 e 32 del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25; art. 13, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286

editor: Cianciolo Valeria