Anche al minore affetto da disturbi mentali può essere riconosciuto il vizio parziale di mente. Corte d’Appello di Milano, Sent. 11 luglio 2024
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Ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 89 c.p., oltre alla sussistenza di uno stato patologico atto ad incidere, senza escluderla, sulla integrità mentale dell’imputato, anche soltanto nel senso di intaccare la sola capacità di volere, il giudice deve – una volta ritenuta l’infermità – accertarne uno stretto e rigoroso nesso eziologico con il fatto commesso ovvero deve accertare l’incidenza della infermità sulla capacità di intendere e volere dell'agente al momento della commissione del reato, nell'attualità della realizzazione della condotta illecita.
Conf. Cass. Pen. Sez. V, 09.09.2021 n. 35044
Rif. Leg. Artt. 62, 81, 85, 89, 98, 1110, 576, 582, 585, 628 c.p.; Art 4, com a2, Legge 110/1975
Disturbi mentali - Vizio parziale di mente – Accertamento – Nesso di causalità
La Corte d’Appello di Milano ritiene di poter accogliere il gravame promosso avverso la sentenza di condanna di un minore, ritenuto colpevole dei reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate, porto d’armi o di oggetti atti ad offendere, limitatamente al riconoscimento del vizio parziale di mente, con duplice attenuazione del trattamento punitivo, sia per la minore età ai sensi dell’art. 98 c.p., che per l'attenuata capacità di intendere e di volere, secondo la generale previsione dell’art. 89 c.p.
Quanto ai metodi di accertamento dell'imputabilità del minore, si è affermato che l'indagine sulla sua personalità non richiede, necessariamente, l’audizione di esperti, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportati all'età dell’imputato. Vero è che l'incapacità di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo, ovvero, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici ma anche socio - pedagogici, va accertata con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi offerti dalla realtà processuale.
Nella fattispecie, le risultanze delle valutazioni specialistiche effettuate sul minore e gli accadimenti riferiti in corso di causa dall’USSM e dagli operatori ed educatori delle Comunità hanno attestato la sussistenza – al momento dei fatti – di uno stato patologico del minore, suscettibile di incidere in modo rilevante sulla sua capacità di autocontenimento e di astensione dagli agiti auto ed etero aggressivi, circostanza questa che non lascia dubbi circa la sussistenza di un nesso eziologico fra i disturbi mentali diagnosticati e le specifiche condotte criminose poste a carico dell’imputato, trattandosi di disturbi specificamente incidenti tanto sul versante ideativo, tanto su quello volitivo, anche se in senso non completamente abolente.
editor: Fossati Cesare
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