Niente assegno divorzile alla moglie disoccupata ma con beni inclusi in un trust - Cass. Civ., Sez. I, ord. 9 settembre 2024 n. 24103

Giovedì, 12 Settembre 2024
Giurisprudenza | Trust - Dopodinoi | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 9 settembre 2024 n. 24103 – Pres. Valitutti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La richiesta di assegno divorzile non può essere sostenuta solo dallo stato di disoccupazione se il richiedente è comunque in possesso di specifiche capacità lavorative, esperienze pregresse e non risulta inabile al lavoro. Il possesso di beni, anche se conferiti in trust, e la breve durata del matrimonio sono elementi rilevanti nella valutazione della spettanza dell'assegno.
La valutazione del materiale probatorio in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito.

Assegno divorzile - Spettanza dell'assegno divorzile – Trust – Valutazione delle prove - Rif. Leg. artt. 112, 116, 186, 187, 188, 189, 345 e 346 c.p.c.; art. 5, co. 6, della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

editor: Cianciolo Valeria