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Filiazione omogenitoriale: i nonni non possono impugnare. Corte di Cass., Sez. I civ., Sent. 11 settembre 2024, n. 24369

Cass. sez. I, Est. Pres. Acierno, sentenza 11.09.24 n.24369 Cass. sez. I, Est. Pres. Acierno, sentenza 11.09.24 n.24369

Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto e quella risultante dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell’atto stesso.

L’azione ai fini della rettifica si rivolge solo alla emenda o cancellazione degli atti, non degli status, mentre radicalmente diversa è l’efficacia dell’azione di riconoscimento di atto giurisdizionale estero costitutivo di status.

Quanto alla prima la legittimazione spetta al sindaco ed al Ministero dell’Interno, mentre deve esservi un preciso interesse ad agire da parte del privato indicato nell’atto introduttivo.

La natura subordinata ed accessoria dell’intervento ad adiuvandum conduce ad escludere l’autonoma impugnabilità di una pronuncia che la parte principale ha deciso di non impugnare poiché i poteri processuali di questa peculiare tipologia d’interveniente traggono esclusiva origine e legittimazione dalla partecipazione in giudizio della parte adiuvata.

Matrimonio omogenitoriale - PMA – trascrizione atto di nascita estero – cessazione relazione sentimentale – ricorso per rettificazione atto di nascita

Rif. Leg. Artt. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000, 67 L. n. 218 del 1995

Nel caso di specie il ricorso in cassazione veniva avanzato dagli ascendenti della minore, i quali non possono che essere considerati intervenienti ad adiuvandum, avendo il diritto di sostenere le ragioni di legalità poste a base dell’azione di rettifica promossa dal p.m.

editor: Fossati Cesare